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In tutta l'area protetta è vietata:
a) La caccia, la cattura, la raccolta, il danneggiamento, e, in
genere, qualunque attività che possa costituire pericolo
o turbamento delle specie animali e vegetali, ivi compresa l'immissione
di specie estranee;
b) L'alterazione con qualunque mezzo, diretta o indiretta, dell'ambiente
geofisico e delle caratteristiche biochimiche dell'acqua, nonché
la discarica di rifiuti solidi e liquidi e, in genere, l'immissione
di qualsiasi sostanza che possa modificare, anche transitoriamente,
le caratteristiche dell'ambiente marino;
c) L'introduzione di armi, esplosivi e qualsiasi mezzo distruttivo
o di cattura, nonché di sostanze tossiche e inquinanti;
d) e attività che possano comunque arrecare danno, intralcio
o turbativa alla realizzazione di programmi di studio e di ricerca
scientifica da attuarsi nell'area.
La zona A è la zona di riserva
integrale, comprende il settore Ovest dell'Isola di Serpentara.
In zona A sono vietati:
- L'asportazione anche parziale ed il danneggiamento delle formazioni
geologiche e minerali;
- La navigazione, l'accesso e la sosta con navi e unità
da diporto di qualsiasi genere e tipo, fatto salvo quanto previsto
dal successivo comma 4;
- La pesca, sia professionale che sportiva con qualunque mezzo
esercitata;
- La pesca subacquea.
COMMA 4
In tale zona è consentito:
- L'accesso al personale dell'Ente Gestore, per attività
di servizio, e a quello scientifico, per lo svolgimento di ricerche
debitamente autorizzate dall'Ente Gestore;
- Le immersioni autorizzate dall'ente gestore a fini scientifici
e la realizzazione di visite guidate subacquee, regolamentate
dall'Ente Gestore medesimo, in aree limitate e secondo percorsi
prefissati, tenendo comunque conto delle esigenze di elevata tutela
ambientale.
La zona B di riserva
generale comprende il settore Est dell'Isola di Serpentara,
la Secca dei Berni, l'Isola dei Cavoli - Capo Carbonara, il settore
Sud dell'Isola dei Cavoli (Secca di Libeccio).
In zona B sono vietati:
- L'ancoraggio libero, fatto salvo quanto sopra stabilito al
comma 4;
- La libera navigazione a motore, fatto salvo quanto previsto
al comma 4 e al successivo comma 7;
- L'ormeggio non regolamentato;
- La pesca subacquea
COMMA 7
In tale zona è consentito:
- La navigazione a natanti e imbarcazioni a bassa velocità
(non oltre i 10 nodi) regolamentata dall'Ente Gestore;
- La pesca sia professionale che sportiva, previamente autorizzata
dall'Ente Gestore dell'Area Marina Protetta;
- La balneazione;
- L'ormeggio alle apposite strutture predisposte dall'Ente Gestore;
- L'immersione con apparecchi autorespiratori, previamente autorizzati
dall'Ente Gestore;
la zona C di
riserva parziale comprende il residuo tratto di mare all'interno
del perimetro dell'Area Marina Protetta.
In zona C, oltre a quanto indicato al comma 1, sono vietati:
- L'ancoraggio libero, fatto salvo quanto sopra stabilito al comma
4, nonché quanto stabilito al successivo comma 10 del presente
art.;
- L'ormeggio non regolamentato;
- La pesca subacquea.
COMMA 10
In tale zona, oltre a quanto indicato per la zona B, sono consentite:
l'ancoraggio nei soli specchi acquei attrezzati allo scopo dall'Ente
Gestore e opportunamente segnalati;
- La navigazione a natanti e imbarcazioni;
- L'ormeggio, come regolamentato dall'Ente Gestore dell'Area Marina
Protetta;
- Le immersioni subacquee compatibili con la tutela delle specie
viventi e la conservazione dei fondali (fotografia, riprese, turismo
subacqueo, etc.);
- La pesca professionale ai pescatori residenti nel Comune di
Villasimius, e a quelli non residenti ove debitamente autorizzati
dall'Ente Gestore sulla base di apposita disciplina relativa agli
attrezzi e allo sforzo di pesca.
In tutta l'area della riserva è comunque vietato:
- L'ancoraggio, salvo che negli specchi acquei attrezzati allo
scopo dall'Ente Gestore e opportunamente segnalati;
- La pesca subacquea.
Le attività consentite, elencate nei commi 4,7,10, sono
sottoposte a regolamento predisposto dall'Ente Gestore.
LA ZONAZIONE
Un'area marina protetta piò includere un'ampia varietà
di habitat diversi, ognuno più o meno interessante per una
determinata attività umana. Da questo fatto nasce l'esigenza,
quando si istituisce un'area marina protetta, di controllare e regolamentare
le attività ad alto impatto ambientale, le richieste di fruizione
avanzate dai residenti e dai turisti e le attività produttive
legate al turismo. Tutto ciò può essere risolto attraverso
un piano di zonazione cioè con la separazione di attività
e di sfruttamento dell'area attraverso la suddivisione dell'area
marina protetta in 3 zone ognuna con limitazioni e regole diverse
in base al grado di tutela che si ritiene opportuno dare.
Possiamo così distinguere:
- Una zona di riserva integrale
o Zona A in cui si ha il più
alto grado di protezione e riservato a habitat e specie particolarmente
vulnerabili;
- Una zona di riserva generale o
Zona B in cui valgono i criteri di "sfruttamento compatibile";
- Una zona di riserva parziale o
Zona C in cui tutte le attività
sono consentite purché non siano in conflitto con gli scopi
dell'Ente Gestore.
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