HOME      DOVE SIAMO      COME CONTATTARCI      FORUM        diomedea@hotmail.it     





Sfoglia il nostro
archivio fotografico
per conoscere il
nostro territorio
e rivivere le nostre
escursioni


 

L'Area Marina Protetta di Capo Carbonara.

COMMA 1
All'interno dell'Area marina Protetta di Capo Carbonara sono vietate le attività che possono compromettere la tutela delle caratteristiche dell'ambiente oggetto della protezione e le finalità istitutive dell'area marina protetta medesima.



The Marine Protected Area of Capo Carbonara
Che cosa sono le Aree
Marine Protette

Decreto istitutivo dell'Area Marina protetta di Capocabonara

In tutta l'area protetta è vietata:
a) La caccia, la cattura, la raccolta, il danneggiamento, e, in genere, qualunque attività che possa costituire pericolo o turbamento delle specie animali e vegetali, ivi compresa l'immissione di specie estranee;
b) L'alterazione con qualunque mezzo, diretta o indiretta, dell'ambiente geofisico e delle caratteristiche biochimiche dell'acqua, nonché la discarica di rifiuti solidi e liquidi e, in genere, l'immissione di qualsiasi sostanza che possa modificare, anche transitoriamente, le caratteristiche dell'ambiente marino;
c) L'introduzione di armi, esplosivi e qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura, nonché di sostanze tossiche e inquinanti;
d) e attività che possano comunque arrecare danno, intralcio o turbativa alla realizzazione di programmi di studio e di ricerca scientifica da attuarsi nell'area.

La zona A è la zona di riserva integrale, comprende il settore Ovest dell'Isola di Serpentara.
In zona A sono vietati:

  • L'asportazione anche parziale ed il danneggiamento delle formazioni geologiche e minerali;
  • La navigazione, l'accesso e la sosta con navi e unità da diporto di qualsiasi genere e tipo, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 4;
  • La pesca, sia professionale che sportiva con qualunque mezzo esercitata;
  • La pesca subacquea.

COMMA 4
In tale zona è consentito:

  • L'accesso al personale dell'Ente Gestore, per attività di servizio, e a quello scientifico, per lo svolgimento di ricerche debitamente autorizzate dall'Ente Gestore;
  • Le immersioni autorizzate dall'ente gestore a fini scientifici e la realizzazione di visite guidate subacquee, regolamentate dall'Ente Gestore medesimo, in aree limitate e secondo percorsi prefissati, tenendo comunque conto delle esigenze di elevata tutela ambientale.

La zona B di riserva generale comprende il settore Est dell'Isola di Serpentara, la Secca dei Berni, l'Isola dei Cavoli - Capo Carbonara, il settore Sud dell'Isola dei Cavoli (Secca di Libeccio).
In zona B sono vietati:

  • L'ancoraggio libero, fatto salvo quanto sopra stabilito al comma 4;
  • La libera navigazione a motore, fatto salvo quanto previsto al comma 4 e al successivo comma 7;
  • L'ormeggio non regolamentato;
  • La pesca subacquea

COMMA 7
In tale zona è consentito:

  • La navigazione a natanti e imbarcazioni a bassa velocità (non oltre i 10 nodi) regolamentata dall'Ente Gestore;
  • La pesca sia professionale che sportiva, previamente autorizzata dall'Ente Gestore dell'Area Marina Protetta;
  • La balneazione;
  • L'ormeggio alle apposite strutture predisposte dall'Ente Gestore;
  • L'immersione con apparecchi autorespiratori, previamente autorizzati dall'Ente Gestore;

la zona C di riserva parziale comprende il residuo tratto di mare all'interno del perimetro dell'Area Marina Protetta.
In zona C, oltre a quanto indicato al comma 1, sono vietati:

  • L'ancoraggio libero, fatto salvo quanto sopra stabilito al comma 4, nonché quanto stabilito al successivo comma 10 del presente art.;
  • L'ormeggio non regolamentato;
  • La pesca subacquea.

COMMA 10
In tale zona, oltre a quanto indicato per la zona B, sono consentite:
l'ancoraggio nei soli specchi acquei attrezzati allo scopo dall'Ente Gestore e opportunamente segnalati;

  • La navigazione a natanti e imbarcazioni;
  • L'ormeggio, come regolamentato dall'Ente Gestore dell'Area Marina Protetta;
  • Le immersioni subacquee compatibili con la tutela delle specie viventi e la conservazione dei fondali (fotografia, riprese, turismo subacqueo, etc.);
  • La pesca professionale ai pescatori residenti nel Comune di Villasimius, e a quelli non residenti ove debitamente autorizzati dall'Ente Gestore sulla base di apposita disciplina relativa agli attrezzi e allo sforzo di pesca.

In tutta l'area della riserva è comunque vietato:

  • L'ancoraggio, salvo che negli specchi acquei attrezzati allo scopo dall'Ente Gestore e opportunamente segnalati;
  • La pesca subacquea.

Le attività consentite, elencate nei commi 4,7,10, sono sottoposte a regolamento predisposto dall'Ente Gestore.

LA ZONAZIONE

Un'area marina protetta piò includere un'ampia varietà di habitat diversi, ognuno più o meno interessante per una determinata attività umana. Da questo fatto nasce l'esigenza, quando si istituisce un'area marina protetta, di controllare e regolamentare le attività ad alto impatto ambientale, le richieste di fruizione avanzate dai residenti e dai turisti e le attività produttive legate al turismo. Tutto ciò può essere risolto attraverso un piano di zonazione cioè con la separazione di attività e di sfruttamento dell'area attraverso la suddivisione dell'area marina protetta in 3 zone ognuna con limitazioni e regole diverse in base al grado di tutela che si ritiene opportuno dare.
Possiamo così distinguere:

  • Una zona di riserva integrale o Zona A in cui si ha il più alto grado di protezione e riservato a habitat e specie particolarmente vulnerabili;
  • Una zona di riserva generale o Zona B in cui valgono i criteri di "sfruttamento compatibile";
  • Una zona di riserva parziale o Zona C in cui tutte le attività sono consentite purché non siano in conflitto con gli scopi dell'Ente Gestore.
 
   

Copyright © 2002 Freelandia.it